Il provvedimento di revoca della misura di sicurezza per cessata pericolosità sociale, disposto da parte dell’autorità penale competente, non può condurre alla restituzione della patente di guida ma l’interessato potrà limitarsi a richiedere di poter conseguire un nuovo documento abilitativo alla guida nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti di cui all’art. 120 C.d.S. (Fattispecie in cui la misura di sicurezza precedentemente applicata veniva revocata da parte del Magistrato di Sorveglianza competente, in un momento antecedente al decorso del termine inizialmente previsto, per cessata pericolosità sociale “non essendo stato riscontrato da parte delle figure educative e mediche di riferimento alcun risultato non raggiunto nel percorso terapeutico impostato”. Ciò nonostante non veniva revocato da parte del Prefetto il provvedimento di revoca della patente di guida che aveva trovato il suo fondamento giustificativo proprio nell’intervenuta applicazione della misura di sicurezza successivamente revocata) (Prefettura Milano, 15.04.2014, n. 3150).
contra
La decisione sulla restituzione della patente di guida, pur fondandosi sull’intervenuta revoca della misura di sicurezza, richiede al Prefetto di valutare gli elementi di sua competenza e la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della stessa (Trib. Milano, 13.02.2004).