ORDINANZA DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI – MANCATA RICHIESTA DI PERMESSI PREMIO – MALTRATTAMENTI – VIOLENZA SESSUALE – (ART. 656 C.P.P., ART. 4 BIS L. 354/1975, ARTT. 572, 609 BIS, C.P.)

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L’aver beneficiato solo della liberazione anticipata senza aver richiesto di poter fruire di permessi premio, anche in ragione della gravità della condanna, costituiscono motivo di rigetto dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali (Fattispecie nella quale l’imputato detenuto per il reato di violenza sessuale, pur avendo sempre mantenuto una condotta positiva nel corso della detenzione e potendo beneficiare di un’abitazione e di un’occupazione a tempo indeterminato per il periodo dell’affidamento in prova e successivamente, si è visto negare la misura alternativa alla detenzione perché, in assenza della fruizione di permessi premio, non sarebbe possibile effettuare una prognosi positiva sulla sua condotta futura;  Trib. di Sorveglianza Milano, 13.06.2013).

L’affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche in assenza di risarcimento del danno purché il condannato abbia dimostrato disponibilità a svolgere attività riparatoria anche ai fini di una effettiva ed approfondita presa di coscienza del danno cagionato. In assenza di attività lavorativa la prescrizione di cui al comma 7 art. 47 l. 26 luglio 1975 appare infatti come la più pregnante ed idonea a dare contenuto alla misura richiesta e a fondarne lo spirito rieducativo e di promozione di effettivo reinserimento sociale. Tra le prescrizioni potrà dunque essere inserito l’obbligo di attivarsi da subito per reperire, di concerto con i servizi sociali, un’attività o un impegno a fini riparativi nei confronti della società e di dedicarsi a tale attività con impegno e senza indugi.

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