MISURE CAUTELARI REALI – SEQUESTRO – IMPUGNAZIONI – RIESAME – TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELL’AUTORITÀ PROCEDENTE – TERMINE DI CINQUE GIORNI PREVISTO DALL’ART. 309 C.P.P. – APPLICABILITÀ (ARTT. 309, COMMA 5, 324, COMMA 3, C.P.P.)

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Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma 5, c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma 3, c.p.p., che ha natura meramente ordinatoria (Cass. pen., sez. Un., 28.03.2013, n. 26268).

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