MISURE CAUTELARI PERSONALI – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE – PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA – SOSTITUZIONE CON MISURA MENO AFFLITTIVA – REATI AGGRAVATI EX ART. 7 D.L. N. 152 DEL 1991 (ART. 275, COMMA 3, C.P.P.).

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La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (La Corte, nell’occasione, ha sollevato la q.l.c. dell’art. 275, comma 3, c.p.p. in riferimento agli art. 3, 13, comma 1, e 27, comma 2, Cost., nella parte in cui fa operare la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste all’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso) (Cass. pen., sez. Un., 19.07.2012, n. 34473).

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