La delega deve essere conferita per iscritto (…) sia per ritenerne l’esistenza, che per poterne individuare i contenuti (Cass. pen., sez. IV, 16.02.2012, n. 6400).
La delega deve essere effettuata con modalità rigorose, con atto scritto avente data certa (Cass. pen., sez. IV, 8.08.2011, n. 31578).
La delibera assembleare priva di data certa e non annotata sui pubblici registri, con la quale è stata riconosciuta ad altri la nomina a datore di lavoro, anche a volerla considerare una delega, per la sua genericità non è idonea a trasferire la posizione di garanzia gravante sull’amministratore (Cass. pen., sez. IV, 19.10.2012, n. 41063).