Ai fini dell’indagine sulla capacità di intendere e volere del minore infradiciottenne, stante l’assenza di una definizione normativa sul punto, occorre valutare i precedenti familiari e personali del minore, sotto l’aspetto fisico e psichico. La capacità di cui all’art. 98 cod. pen. è infatti concetto ben diverso da quello disciplinato dall’art. 85 cod. pen. essendo i destinatari della norma soggetti nel pieno dell’età evolutiva, età in cui il raggiungimento della maturità richiesta ai fini penali avviene in momenti diversi a causa delle multiformi varietà ambientali in cui tale processo di maturazione si esplica. Superata la soglia cronologica necessaria per l’acquisizione della capacità di intendere e volere, lo sviluppo fisico e sessuale non può comunque dirsi completo: se da un lato l’adolescenza porta con sé maggiori consapevolezze sotto il profilo intellettivo ed affettivo-emotivo, dall’altro è evidente la ancor non pienamente integrale capacità di volere, consistente nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole. In particolare dovrà accertarsi il possesso al momento del fatto più che della capacità di volere della “capacità di non volere” da intendersi quale capacità di attivare meccanismi inibitori, quest’ultima spesso carente in soggetti in età evolutiva, con conseguente attenta analisi al livello di maturità non solo biologica, intellettiva e sociale, ma anche affettiva.
Occorre inoltre aversi riguardo, oltre all’età dell’imputato, alla natura o qualità del reato contestato, ben potendo accadere infatti che il minore percepisca l’illiceità di certi comportamenti in momenti differenti a seconda della natura della trasgressione (Trib. per i minorenni Milano, sent. n. 104/2017).
“In tema di imputabilità del minore di anni diciotto, l’incapacità di intendere e volere di cui all’art. 98 c.p., derivante da immaturità, ha carattere relativo nel senso che richiede un’indagine fondata sulla base di elementi non solo psichici ma anche sociali e culturali, relativi all’età evolutiva, con stretto riferimento al reato commesso. In tal caso, il giudice non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli estremi necessari al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento nonché dal suo comportamento processuale” (Cass. pen., sez. V, n. 18084/2010).