La rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 c.p.p. deve essere disposta ogni qual volta il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che si verifica o per l’incertezza dei dati probatori già acquisiti o perché tale attività risulta comunque decisiva ai fini della decisione, in quanto idonea ad eliminare eventuali incertezze o ad inficiare ogni altra risultanza (Cass. pen., sez. IV, 21.06.2013, n. 28962).