DELITTI CONTRO L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA – CALUNNIA – ELEMENTO SOGGETTIVO ( ART. 368 C.P.)

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Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo, nel reato di calunnia, devono essere provate, in capo a colui che formula la falsa accusa, l’intenzionalità dell’incolpazione e la sicura conoscenza dell’innocenza dell’incolpato (Trib. Bari, 13.12.2012, n. 1382). 

In tema di calunnia, l’individuazione dell’elemento soggettivo – cioè la consapevolezza da parte del denunciante della innocenza del calunniato – è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l’azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla cosciente volontà di un’accusa mendace nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all’incolpato (Cass., sez. VI, 29.01.2013, n. 4283).

Perché si realizzi il dolo della calunnia è necessario che chi formula la falsa accusa abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato, onde l’erronea convinzione della colpevolezza della persona esclude l’elemento soggettivo. A tal fine però, per escludere il dolo, l’erroneo convincimento dell’accusatore deve basarsi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni: con la conseguenza che se tale convincimento si basa su fatti storici concreti , suscettibili di verifica o di corretta rappresentazione nella denuncia, l’omissione di tale verifica o rappresentazione determina la dolosità dell’accusa; mentre se l’erroneo convincimento riguarda profili valutativi della condotta oggetto di accusa, non descritta in sé in termini difformi dalla realtà, l’attribuzione dell’illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, è inidonea a integrare il dolo della calunnia (Cass. pen., sez. VI, 9.07.2012, n.26819).

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