DELITTI CONTRO LA PERSONA – SEQUESTRO DI PERSONA (ART. 605 C.P.) – RAPPORTI CON IL REATO DI SOTTRAZIONE E TRATTENIMENTO DI MINORE ALL’ESTERO (DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA, ART. 574 BIS C.P.)

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Il delitto di sequestro di persona può in astratto concorrere con il reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero attesa la diversità di beni giuridici rispettivamente tutelati: la libertà fisica della persona, intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la sua libera scelta (art. 605 cod. pen.) e il diritto del soggetto affidatario dell’incapace a mantenere il predetto sotto la propria custodia (artt. 574 e 574 bis cod. pen.). 

Seppure il reato di sequestro di persona risulti in astratto configurabile con riferimento a un fanciullo di tenera età, stante l’implicito dissenso del minore stesso ad essere rimosso o trattenuto in luogo diverso da quello prescelto dalle persone che lo hanno in custodia, deve escludersi l’integrazione del reato laddove l’agente non sia un soggetto estraneo che sovrappone la propria volontà a quella dei genitori o dei titolari della potestà sul minore, bensì il padre stesso. 

Nel caso di specie non può perciò ravvisarsi una limitazione della libertà fisica del minore bensì l’esercizio del diritto concorrente del padre e della madre di stabilire il luogo dove lo stesso debba vivere. L’imputato dunque “nell’imporre la propria volontà alla figlia ha manifestato il proprio potere di incidere sulla libertà di movimento della stessa invero analogamente a quanto fatto dalla madre sino al rapimento”. Come più volte espresso dalla giurisprudenza infatti il concetto di libertà personale di cui all’art. 605 cod. pen. non ricomprende anche il diritto di un soggetto a vivere in un certo ambiente. (Trib. Bergamo, sent. n. 3639/2016).

“Il fatto di avere sottratto un minore alla persona esercente la potestà genitoriale integra il delitto di cui all’art. 574 c.p., ma non esclude affatto che ricorra anche il delitto di sequestro di persona, poiché le due norme non sono tra loro alternative, né l’una assorbe l’altra e possono quindi concorrere, perché le due fattispecie, sotto il profilo strutturale, sono diverse, con riferimento alla condotta ed all’oggetto materiale: nella prima la sottrazione del minore o dell’infermo di mente al genitore, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia; nel sequestro di persona, la privazione della libertà personale della vittima” (Cass. pen., sez. V, n. 15366/2014).

“Il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di sottrazione di persona incapace, in quanto le relative norme incriminatrici non sono tra loro alternative, né l’una assorbe l’altra” (Cass. pen., sez. V, n. 6220/2010).

“Integra gli estremi del delitto di cui all’art. 574 c.p. (sottrazione di minore), e non quelli di cui all’art. 605 stesso codice (sequestro di persona), il fatto di chi sottrae un minore degli anni quattordici al genitore – nella specie un neonato alla madre – mediante rapimento. Infatti il concetto di libertà personale, di cui all’art. 605 citato, deve essere interpretato come libertà di locomozione, libertà fisica, di movimento in uno spazio fisico, non come diritto di vivere in un certo ambiente, di realizzare la propria personalità nell’habitat naturale: tale diritto trova tutela nell’art. 574 c.p., che punisce un reato appartenente alla categoria dei delitti contro la famiglia, da considerarsi plurioffensivo, in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la potestà (che è potere – dovere) del genitore, ma altresì quello del figlio a “vivere nell’habitat naturale” secondo le indicazioni e determinazioni del genitore stesso” (Cass. pen., sez. V, 7 luglio 1992).

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