DELITTI CONTRO LA PERSONA – MINACCIA (ART. 612 C.P.) – SPEDIZIONE DELLA MISSIVA – TENTATIVO

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Il delitto di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen. è configurabile nella forma tentata qualora la condotta intimidatoria, nella specie consistente nel confezionamento e nell’inoltro della missiva, sia posta in essere nella sua interezza, integrando appieno i requisiti dell’idoneità e dell’inequivocità degli atti, “sicché la mancata lesione del bene giuridico protetto deriva da un fatto successivo ed estraneo rispetto alla condotta del reo, nel caso di specie rappresentato dalla mancata apertura delle missive da parte della vittima peraltro dopo l’effettivo recapito delle stesse a sue mani” (Corte d’Appello Brescia, sez. II pen., sent. n. 1171/2020).

“E’ configurabile il tentativo del delitto di minaccia quando il reato può essere commesso mediante un processo esecutivo frazionabile (Fattispecie in cui la lettera minatoria contenente un proiettile è stata intercettata prima di giungere al destinatario)” (Cass. pen., sez. II, n. 9362/2015).

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