DELITTI CONTRO LA PERSONA – LESIONI PERSONALI (ART. 582 C.P.) – CONCETTO DI MALATTIA

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Per malattia deve intendersi “qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata o circoscritta, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali”, rientrandovi anche alterazioni di minima rilevanza quali ematomi, ecchimosi e contusioni (nella specie, la persona offesa era affetta da uno stato ansioso e un disturbo post traumatico da stress a causa delle condotte di violenza sessuale contestate agli imputati, riportando segni visibili nei tagli autoinflitti e non visibili, relativi a uno stato psicologico alterato) (Trib. Reggio Calabria, sez. dibatt. pen., sent. n. 2477/2019).

“In tema di lesioni personali, costituisce “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione” (Cass. pen., sez. V, n. 43763/2010).

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