DELITTI CONTRO LA PERSONA – INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA – TELECAMERE E REGISTRATORI (ARTT. 614, 615 BIS C.P.)

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Qualora il soggetto che abbia installato strumenti di ripresa visiva o sonora nel domicilio della persona offesa sia contitolare dello stesso, l’integrazione del reato è esclusa. Il reato di interferenze illecite nella vita privata richiede, infatti, quale elemento materiale, il procurarsi indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgono nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p. (che incrimina il reato di violazione di domicilio) ed è quindi strettamente collegato all’altruità dell’abitazione o del luogo di privata dimora o delle appartenenze di essi, con esclusione delle aree condominiali, ricadenti nell’utilizzabilità di un numero indifferenziato di persone e non nella sfera di privata dimora (G.I.P. di Milano, 20.04.2009).

Non sussistono gli elementi sufficenti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis c.p., la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (Cass. pen., sez. II, 3.01.2013, n. 71).

Il reato di interferenze illecite nella vita privata è configurabile anche nel caso di indebita registrazione di conversazioni che, in ambito domestico, il convivente intrattenga con un terzo (Cass. pen., sez. V, 16.10.2012, n. 8762).

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