DELITTI CONTRO LA PERSONA – ATTI PERSECUTORI (STALKING) – CONDOTTE SUFFICIENTI AD INTEGRARE IL REATO (ART. 612 BIS C.P.)

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Con riferimento alle condotte di invio di sms e di telefonate il numero complessivo delle stesse non rileva al fine di valutare la sussistenza del reato di atti persecutori. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità sono infatti sufficienti anche due sole condotte di minacce o molestie per integrare il requisito della reiterazione. Non rileva inoltre la circostanza che alcune telefonate provengano dalla persona offesa e ciò alla luce del diverso tenore di tale approccio, avente come fine quello di far desistere l’imputato dalle condotte lesive in suo danno.(Corte d’App. Milano, sez. I pen., sent. n. 5781/2018).

 

Sono sufficienti ad integrare il delitto di atti persecutori anche due sole condotte di minaccia o molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Trib. Novara, 9.03.2011, n. 182).

“Anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, sono idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale” (Cass. pen., sez. V, n. 33842/2018).

In tema di stalking, anche due sole condotte in successione tra loro, anche se intervallate nel tempo, bastano ad integrare sotto il profilo temporale la fattispecie per quanto riguarda l’aspetto materiale (Cass. pen., sez. III, 23.05.2013, n.45648).

Non occorre una lunga sequela di azioni delittuose per ritenere integrato il reato di stalking, è sufficiente che esse siano di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale (Cass. pen., sez. V, 4.04.2013, n. 27798).

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