Con riferimento alle condotte di invio di sms e di telefonate il numero complessivo delle stesse non rileva al fine di valutare la sussistenza del reato di atti persecutori. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità sono infatti sufficienti anche due sole condotte di minacce o molestie per integrare il requisito della reiterazione. Non rileva inoltre la circostanza che alcune telefonate provengano dalla persona offesa e ciò alla luce del diverso tenore di tale approccio, avente come fine quello di far desistere l’imputato dalle condotte lesive in suo danno (Corte d’App. Milano, sez. I pen., sent. n. 5781/2018).
“Anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, sono idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale” (Cass. pen., sez. V, n. 33842/2018).