Non è manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 322, comma 2, c.p. (istigazione alla corruzione propria) in riferimento all’art. 3 Cost. sotto il duplice profilo della disparità di trattamento di situazioni analoghe e della irragionevolezza, nella parte in cui prevede che l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del p.m., per il compimento di una falsa consulenza, è punita con una pena superiore a quella del reato di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377, comma 1, c.p., in relazione all’art. 373 c.p., per il caso di analoga condotta nei confronti del perito (Cass. pen., sez. Un., 27.06.2013, n. 43384).