Il reato di cui all’art. 574 bis cod. pen. risulta integrato dalla condotta di chi sottrae un minore al genitore esercente la potestà genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà dello stesso genitore o tutore, impedendo in tal modo l’esercizio della potestà. La fattispecie in esame individua il dissenso del genitore o del tutore quale presupposto imprescindibile della sottrazione penalmente rilevante (G.i.p. Bergamo, ord. 28 nov. 2013).
“Integrano il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, di cui all’art. 574 bis cod. pen., le condotte di ‘abductio’ o di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, cui consegue l’impedimento dell’esercizio della potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato, atteso che detto reato si connota, rispetto al delitto di sottrazione di persone incapaci, dall’elemento specializzante del trasferimento o trattenimento all’estero” (Cass. pen., sez. VI, n. 17679/2016).