È configurabile il tentativo di rapina, e non invece il concorso tra il tentativo di furto con un reato di violenza o minaccia, nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per fatti indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l’impunità (Cass. pen., sez. Un., 12.09.2012, n. 34952).