Per la configurazione del delitto di appropriazione indebita non è sufficente che l’ingiusto profitto sia potenziale, non essendo necessario che esso si realizzi effettivamente, il che emerge pacificamente dal rilievo che l’art. 646 c.p. richiede solo che il soggetto attivo agisca “per procurare a sé o a altri un ingiusto profitto” (nella specie, confermata la condanna per appropriazione indebita aggravata nei confronti di un amministratore che aveva trattenuto la documentazione concernente il condominio di cui era stato amministratore fino a quando non era stato revocato con apposita delibera dell’assemblea condominiale) ( Cass. pen., sez. II, 17.05.2013, n. 29451).