Non sussiste l’aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera (art. 61, n. 11, c.p.) nell’ipotesi di appropriazione indebita di un bene detenuto in locazione finanziaria; nel contratto di locazione finanziaria, infatti, non è ravvisabile l’esistenza di un obbligo di facere, implicante un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato: oggetto del negozio è infatti l’utilizzatore del bene concesso verso un canone, e l’obbligo dell’accipiens di conservarlo in buono stato in vista della futura restituzione costituisce una prestazione del tutto accessoria che non può caratterizzare o modificare l’essenza del contratto (Cass. pen., 5.07.1994, Lotti, CED Cass., n. 199976).