Il riconoscimento della risarcibilità, a favore dell’ente, del danno non patrimoniale si impone per espressa previsione dell’art. 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo nel suo agire come singolo o attraverso le formazioni sociali in cui svolge la sua personalità (Cass. civ., sez. III, 12929/2007; in senso conforme Cass. civ., sez. III, 12.12.2008, n. 29185, Cass. civ., sez. I, 11.08.2009, n. 18218).
Anche le persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali esponenziali, quale un Comune, possono essere lesi in quei diritti immateriali della personalità, che sono compatibili con l’assenza di fisicità, quali i diritti all’immagine, alla reputazione, all’identità storica, culturale e politica costituzionalmente protetti ed in tale ipotesi ben possono agire per il ristoro del danno patrimoniale ( Cass. civ., sez. III, 22.03.2012, n. 4542).