La gravità delle condotte persecutorie effettuate dall’imputato nell’ambiente di lavoro della persona offesa conduce di per sé “a ritenere assolutamente verosimile che la pesante violazione della sua privacy, la sua qualificazione in termini di scarsa serietà morale ben potesse provocare, secondo l’id quod plerumque accidit, una sicura compromissione della sua serenità lavorativa e personale”. La […]