La relazione relativa al fallimento ex art. 33 l. fall. va acquisita agli atti del dibattimento in quanto “pacificamente sussumibile nella categoria dei documenti exart. 234 cod. proc. pen.” (Trib. Milano, sez. III pen., sent. n. 607/2019).
Sentenze
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La relazione relativa al fallimento ex art. 33 l. fall. va acquisita agli atti del dibattimento in quanto “pacificamente sussumibile nella categoria dei documenti exart. 234 cod. proc. pen.” (Trib. Milano, sez. III pen., sent. n. 607/2019).
Le sentenze costituiscono prova documentale sempre acquisibile senza che rilevi alcuna differenza tra quelle definitive e quelle che tali non sono. La nozione di documento di cui all’art. 234 cod. proc. pen. ricomprende infatti tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura e quindi anche le sentenze non irrevocabili (la diversità tra le due […]