Le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado (Tribunale Lecco, 14.02.2017, n. 175).
Sentenze
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Le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado (Tribunale Lecco, 14.02.2017, n. 175).
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, c.p.p. la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato (Tribunale Lecco, 14.02.2017, n. 175).
La competenza per territorio si determina con riferimento alle contestazioni formulate dal P.M. a meno che le stesse non contengano errori rilevanti e percepibili con immediatezza(G.I.P. Bari, 13.12.2012, n. 1382).