Laddove la rielaborazione della narrazione della testimone sia resa in concreto complessa alla luce delle difficoltà linguistiche di quest’ultima, imputabili a un’estrema povertà culturale, il Tribunale deve privilegiare, per non correre il rischio di travisare l’essenza del racconto, “il metodo della fedele consegna, attraverso la motivazione, delle espressioni usate dalla giovane, anche se connotate da frammentarietà, contraddizioni, accezioni non sempre appropriate ai fatti ed estremamente semplicistiche” (nella specie, la lettura fedele delle espressioni usate dalla vittima “consente di riscostruire i fatti in maniera compiuta, superando equivoci in cui incorre la stessa testimone a causa dei suoi forti limiti culturali”) (Trib. Reggio Calabria, sez. dibatt. pen., sent. n. 2477/2019).