Sussiste oggettivamente il reato di lesioni personali, qualora l’esito infausto sia conseguenza di un’attività svolta senza il consenso del paziente, con violazione delle norme tecniche e da soggetto non abilitato; quanto all’elemento soggettivo si devono seguire le regole generali valutando se nel caso concreto sussista esclusivamente la colpa, vi sia stata una volontà effettiva di procurare le lesioni conseguenti all’intervento ovvero ci si trovi in quella fascia soggettiva intermedia che la giurisprudenza qualifica come dolo eventuale (Cass. pen., sez. V, 27.10.2011, n. 3222).
Qualora l’esito dell’intervento eseguito con il dissenso del paziente sia risultato infausto (…) quanto alle conseguenze penali scaturenti da detto intervento terapeutico (escluso che la fattispecie possa rifluire nella previsione dell’art. 610 c.p.), viene in rilievo il disposto dell’art. 582 c.p. (lesione penale volontaria). Così come nelle situazioni in cui si accerti che il sanitario abbia agito, pur essendo conscio che il suo intervento – poi causativo di danno o della morte del paziente – avrebbe prodotto una non necessaria menomazione dell’integrità fisica o psichica del paziente (Cass. pen., sez. IV, 20.04.2010, n. 21799).
Il reato di lesioni sussiste anche quando il trattamento arbitrario eseguito a scopo terapeutico abbia avuto esito favorevole e la condotta del chirurgo nell’intervento sia di per sé immune da ogni addebito di colpa, non potendosi ignorare il diritto di ognuno di privilegiare il proprio stato di salute (Cass. pen., sez. IV, 11.07.2001, Firenzani, Cass. Pen., 2002, 2041 ss.)