In materia di responsabilità amministrativa degli enti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 53 in relazione all’art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231) è prodromico all’applicazione di una sanzione principale, che, al pari delle altre sanzioni previste dall’art. 9 dello stesso decreto legislativo, può essere applicato solo a seguito dell’accertamento della responsabilità dell’ente. Proprio dalla natura di sanzione principale della confisca discende che il “fumus delicti” richiesto per l’adozione del sequestro non può che coincidere con i “gravi indizi di responsabilità” dell’ente richiesti per l’applicazione della sanzione. Per l’effetto, i gravi indizi che consentono di disporre il sequestro devono coincidere con quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, anche indiretti, che sebbene non valgano di per sé a dimostrare “oltre ogni dubbio” l’attribuibilità dell’illecito all’ente con la certezza propria del giudizio di cognizione, tuttavia globalmente apprezzati nella loro consistenza e nella loro concatenazione logica, consentono di fondare, allo stato e tenuto conto della peculiarità della fase cautelare, una qualificata probabilità di colpevolezza dell’ente per l’illecito amministrativo contestato. Solo dopo la verifica della sussistenza dei gravi indizi, il giudice potrà poi procedere ad accertare il requisito del “periculum”, che riguarda esclusivamente l’individuazione e la quantificazione del profitto (o del prezzo) assoggettabile a confisca (Cass. pen., sez. VI, 31.05.2012, n. 34505).
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è necessaria, da parte del giudice, una valutazione relativa all’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto, così come avviene in sede esecutiva della confisca, non essendovi ragioni per cui, durante la fase cautelare, possa giustificarsi un sequestro avente ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto o il prezzo del reato (Cass. pen., sez. VI, 10.01.2013, n. 19051).
Il Sequestro preventivo di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, non deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla informazione sul diritto di difesa prevista dall’art. 369 bis c.p.p., in quanto si tratta di un atto “a sorpresa”, diretto alla ricerca della prova, per il quale non è previsto il previo avviso al difensore (Cass. pen., sez. II, 25.05.2005, n. 23189).
(Fattispecie in cui il sequestro preventivo di beni di una società è stato adottato a seguito delle indagini in ordine alla responsabilità amministrativa ad essa riconducibile in ordine al reato di truffa aggravata).