RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO – REATI TRIBUTARI – SOGGETTO IN POSIZIONE APICALE – CONFISCA DEL VALORE DEI BENI DELL’ENTE (ART. 19, D.LGS. 231/2001)

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Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall’art. 19, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, non può essere disposto sui beni appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, atteso che gli art. 24 e ss. del citato decreto non prevedono i reati fiscali tra i reati “presupposto” che possono dare luogo a responsabilità dell’ente da reato e, quindi, in grado di giustificare l’adozione del provvedimento; ciò salva solo l’ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un “apparato fittizio” utilizzato dal reo per commettere gli illeciti: in tal caso, infatti, il reato non risulterebbe commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente ma a diretto vantaggio del reo, sia pure attraverso lo “schermo” dell’ente, onde ogni cosa fittiziamente intestata alla società sarebbe aggredibile perché immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato (Cass. pen., sez. III, 10.01.2013, n. 1256).

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