RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO – PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ – REATO DI TRUFFA AGGRAVATA

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Relativamente al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), quando le somme siano erogate in più rate si verte in ipotesi di reato a consumazione prolungata, che inizia con la percezione della prima rata e si conclude con la ricezione dell’ultima rata del finanziamento. Tale ricostruzione, peraltro, può rilevare ai fini della prescrizione del reato, ma non anche per consentire di applicare la confisca per equivalente (e, quindi, il sequestro preventivo a tale confisca finalizzato), introdotta a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, anche in relazione alle somme percepite anteriormente a tale entrata in vigore, ostandovi una lettura costituzionalmente orientata del divieto di retroattività della norma penale e di quella che introduce violazioni amministrative (del resto, sul punto, il disposto dell’art. 2 d.lgs. n. 231 del 2001, che prevede il principio di legalità in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con divieto di retroattività della norma che introduce illeciti o sanzioni) (Cass. pen., sez. II, 21.12.2006, n. 316).

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