Il giudice, in base a quanto previsto dall’art. 14 del d.lgs. 231/01, deve attenersi al principio della cd. frazionabilità delle sanzioni interdittive, secondo cui tali sanzioni devono, ove possibile, adattarsi alla specifica attività dell’ente che è stata causa dell’illecito. Ciò si giustifica sia per neutralizzare il luogo in cui si è originato l’illecito, sia per applicare la sanzione valorizzandone l’adeguatezza e proporzionalità, in ossequio al criterio dell’extrema ratio (Cass. pen., sez. VI, 28.09.2011, n. 43108).
Il giudice, che attraverso il proprio potere discrezionale valuta la sanzione interdittiva da applicare, in caso di società assoggettata ad una procedura concorsuale, prenderà in considerazione anche la possibilità o meno di un ritorno in bonis dell’ente (Cass. pen., sez. V, 26.09.2012, n. 44824).