In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, è sempre possibile l’applicazione contestuale di misure cautelari interdittive e reali, atteso che il divieto di cumulabilità delle misure cautelari contenuto nell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001, riguarda esclusivamente le prime e non anche le seconde, disciplinate in maniera esaustiva ed autonoma dagli artt. 53 e 54 stesso decreto (Cass. pen., sez. Un., 27.03.2008, n. 26654).