RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO – GIUDIZIO – ONERE DELLA PROVA (ART. 6 D.LGS. 231/2001)

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Grava sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza e l’accertamento dell’illecito penale presupposto in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell’ente e che questa abbia agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Per converso, è onere dell’ente di provare, per contrastare gli elementi di accusa a suo carico, le condizioni liberatorie di segno contrario di cui all’art. 6 d.lg. n. 231 del 2001. Per l’effetto, non si realizza neppure alcuna violazione dei principi costituzionali relativi al principio di eguaglianza e all’esercizio del diritto di difesa (art. 3 e 24 cost.), perché non si determina alcuna inaccettabile inversione dell’onere della prova nella disciplina che regola la responsabilità dell’ente: grava comunque sull’accusa l’onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui all’art. 5 del decreto n. 231 del 2001 e la carente regolamentazione interna dell’ente, mentre quest’ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria. (Da queste premesse, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la q.l.c. della disciplina dettata dal d.lg. n. 231 del 2001, sollevata, in riferimento agli art. 3, 24 e 27 cost.) (Cass. pen., sez. IV, 18.02.2010, n. 27735).

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