RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO – COMMISSARIO GIUDIZIALE – POTERI

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In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, quando procede alla nomina di un commissario giudiziale in luogo dell’applicazione di una misura cautelare interdittiva, deve altresì provvedere all’indicazione dei suoi compiti e poteri, che devono essere definiti anche tenendo conto anche della specifica attività svolta dall’ente alla quale si riferisce l’illecito (Cass. pen., sez. VI, 28.09.2011, n. 43108).

In materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in occasione dell’applicazione di una sanzione interdittiva (anche in sede cautelare) e di successiva nomina del commissario giudiziale in sostituzione della sanzione interdittiva, il giudice, in ossequio ai principi di frazionabilità delle sanzioni interdittive e di adeguatezza e proporzionalità, deve verificare la possibilità di limitare l’ambito dell’intervento a una sola parte dell’attività dell’impresa, tenendo conto della “specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito”, quando questo sia sufficiente a “neutralizzare il luogo nel quale si è originato l’illecito (Cass. pen., sez. VI, 28.09.2011, n. 43108).

Non può essere applicata la misura cautelare interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ma deve essere nominato un commissario giudiziale ai sensi degli artt. 15 e 45 del d.lgs. 231/2001, nei confronti dell’ente che lavora prevalentemente nel settore degli appalti pubblici poiché l’interruzione dell’attività avrebbe ripercussioni negative sull’occupazione (Trib. Roma, ordinanza del 4.04.2003).

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