Nei confronti di una società, imputata in un procedimento penale perché il proprio legale rappresentante ha commesso un delitto di tentata corruzione, appare conforme a giustizia la concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 12, comma 2, lett. a) e b) d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nel caso in cui la stessa non solo abbia risarcito integralmente il pregiudizio arrecato alla p.a. ma abbia altresì comprovato l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di ulteriori reati, dimettendo ampia documentazione da cui risulti l’allontanamento del responsabile del reato e l’abbandono definitivo delle condotte criminose che questi aveva assunto per avvantaggiare la società (Trib. Pordenone, 11.11.2002).
In tema di responsabilità da reato, non è configurabile nei confronti dell’ente l’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 12, comma secondo, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001, qualora il risarcimento sia stato operato dalla persona fisica imputata del reato presupposto (Cass. pen., sez. VI, 9.07.2009, n. 36083).