REATI TRIBUTARI – OCCULTAMENTO E DISTRAZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI – INTERESSE O VANTAGGIO DELL’ENTE – ACCERTAMENTO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL GIUDIZIO PENALE: MISURE CAUTELARI – SEQUESTRO PREVENTIVO (ART. 10 D.LGS. 10.03.2000, N. 74)

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Nel caso di reato commesso da una persona fisica le cui conseguenze patrimoniali si sono riverberate a favore della società in nome e nell’interesse della quale la persona fisica ha agito, il sequestro per equivalente a fini di successiva confisca del profitto illecito derivatone, laddove consentito, può riguardare anche i beni della società, che non può considerarsi terza estranea al reato avendo partecipato all’utilizzazione degli incrementi economici derivati dal medesimo. (Da queste premesse, la Corte ha ritenuto che legittimamente era stato disposto il sequestro ai fini della confisca per equivalente sui beni della società che aveva tratto vantaggio da reato di occultamento e distrazione di documenti contabili ex art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 commesso nell’interesse dell’ente dal suo legale rappresentante; e ciò senza che a tale conclusione ostasse il fatto che per il reato presupposto non fosse espressamente prevista la responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231 del 2001) (Cass. pen., sez. III, 7.06.2011, n. 28731).

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