Il reato paesaggistico di cui all’art. 181, comma 1 bis, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, al pari della contravvenzione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ha natura di reato di pericolo e non richiede, per la sua configurabilità, un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici (Cass. pen., sez. III, 21.06.2011, n. 34764).