REATI PAESAGGISTICI – NATURA DI REATO DI PERICOLO – NON NECESSARIETA’ DI PREGIUDIZI PER L’AMBIENTE (ART. 181, COMMA 1 BIS, D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42)

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Il reato paesaggistico di cui all’art. 181, comma 1 bis, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, al pari della contravvenzione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ha natura di reato di pericolo e non richiede, per la sua configurabilità, un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici (Cass. pen., sez. III, 21.06.2011, n. 34764).

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