In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso per omesso impedimento dell’amministratore privo di delega, è necessaria la prova della concreta conoscenza – e non della mera conoscibilità – da parte di quest’ultimo dei dati da cui poteva desumersi quantomeno il rischio del verificarsi di un evento pregiudizievole per la società, nonché della volontaria omissione da parte dello stesso di attivarsi per scongiurarlo (Cass. pen., sez. V, 8.06.2012, n. 42519).