REATI CONTRO LA PERSONA – VIOLENZA SESSUALE – CONSENSO DELLA VITTIMA – SUCCESSIVO RIPENSAMENTO (ART. 609-BIS C.P.)

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Principali orientamenti giurisprudenziali

 

“Integra il reato di violenza sessuale la condotta di chi prosegua un rapporto carnale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga meno a causa di un ripensamento o della non condivisione delle modalità di consumazione dell’amplesso, esigendosi che tale consenso perduri nel corso dell’intero rapporto, senza soluzione di continuità” (Cass. pen., sez. III, 3.04.2013, n. 15334).

Integra il reato di violenza sessuale la condotta di chi prosegua un rapporto carnale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga meno a causa di un ripensamento o della non condivisione delle modalità di consumazione dell’amplesso, esigendosi che tale consenso perduri nel corso dell’intero rapporto, senza soluzione di continuità (Cass. pen., sez. III, 3.04.2013, n. 15334).

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