Le esigenze cautelari, e in particolare quella prevista dall’art. 274, lett. c, c.p.p., possono essere desunte dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, come, per esempio, il rinvenimento di tracce del reato chiaramente indicative di una abituale attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Possono, inoltre, essere desunte dalla personalità dell’indagato che non ha da tempo un’occupazione lecita ed è ragionevole ritenere che tragga dalla commissione dei reati contestati i mezzi per mantenersi (G.I.P. Pinerolo, 2.04.2012).
“Ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall’art. 274, comma 1 lettera c) c.p.p., si deve tener conto anche dei precedenti giudiziari. Questi infatti, ancorché non menzionati espressamente nella norma hanno una loro importanza ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere, come si desume dall’art. 133 c.p., in ogni caso in cui l’ordinamento imponga una valutazione della personalità dell’indagato o dell’imputato” (Cass. pen., sez. V, 15.05.2013, n. 21026).