Con d. lgs. n. 8/2016 il legislatore ha provveduto alla depenalizzazione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali qualora l’importo omesso non sia superiore ad euro 10.000, con applicazione della sola sanzione amministrativa. In base alla disciplina transitoria contenuta nel decreto in esame tale previsione dovrà trovare applicazione anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, in ossequio al principio di retroattività favorevole di cui all’art. 2 co. 4 cod. pen. Sarà onere del giudice penale trasmettere all’autorità amministrativa gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il relativo reato risulti prescritto o estinto per altra causa (Nella fattispecie, essendo tale norma sopravvenuta più favorevole al reo, la stessa dovrà trovare applicazione ai sensi dell’art. 2 cod. pen., atteso che l’importo omesso risulta inferiore alla soglia) (Trib. Milano, sez. V pen, sent. n. 6023/2016).
“In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali – a seguito della depenalizzazione del reato nell’ipotesi di omissione non eccedente il limite complessivo di 10.000 euro all’anno – non è configurabile in capo all’imputato alcun interesse ad impugnare la statuizione con la quale il giudice dell’esecuzione, una volta provveduto alla revoca della sentenza di condanna per violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, abbia disposto la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 9 del citato decreto” (Cass. pen., sez. III, n. 14370/2018).