La richiesta di restituzione dei beni, nella specie materiale informatico, che furono usati per commettere il reato e confiscati, successivamente al sequestro, in primo grado deve essere respinta qualora la statuizione relativa alla confisca di detti beni non sia stata oggetto di impugnazione da parte del condannato nei successivi gradi di giudizio, con conseguente irrevocabilità del provvedimento (Trib. Milano, sez. VII pen., 21 ottobre 2019).
“In tema di misure cautelari reali, dalla data di deliberazione della sentenza di primo grado che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, l’imputato non può più esercitare i rimedi cautelari previsti dagli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. per ottenere la restituzione di detto bene, ma può impugnare il capo della sentenza contenente tale statuizione ai sensi dell’art. 579, comma 3, cod. proc. pen.” (Cass. pen., sez. I, n. 11914/2018).