MISURE CAUTELARI PERSONALI – ESIGENZE CAUTELARI – RICETTAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO PROVENIENTE DA SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA (ART. 275 C.P.P., ART. 648 C.P.)

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Le esigenze cautelari di cui all’art. 274 comma 1 lett. a) e c) c.p.p., idonee a giustificare la custodia cautelare in carcere devono essere valutate sulla base delle modalità e delle circostanze dei fatti, della personalità degli indagati desumibile dagli atti di indagine, della gravità dei reati e dei numerosi precedenti penali e giudiziari degli stessi (G.I.P. Milano Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, 20.03.2013).

“La pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. E’, pertanto, legittima l’attribuzione alle medesime circostanze e modalità del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell’apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell’agente” (Cass. pen., sez. IV, 22.04.2013, n. 18304).

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