MISURE CAUTELARI – DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA PERSONA OFFESA – DETERMINAZIONE DI LUOGHI E DISTANZE (ART. 282 – TER C.P.P.)

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In tema di misure cautelari, il divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282 ter c.p.p. riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità dell’esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili (Cass. pen., sez. V, 7.05.2013, n. 19552).

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