Ai fini della valutazione della capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto contestato, occorre apprezzare anche la condotta tenuta dallo stesso nell’immediatezza del reato, la sussistenza di precedenti per episodi analoghi e la coscienza e comprensione della rilevanza penale delle proprie azioni delittuose.(Fattispecie in cui l’imputato minorenne, dopo aver rapinato la persona offesa, si allontanava frettolosamente dal luogo del delitto e, inseguito dalle Forze dell’Ordine, si disfaceva dell’arma).
Non possono essere considerati elementi idonei ad escludere la capacità di intendere e di volere l’assunzione abituale di sostanze stupefacenti e la condizione di grave sofferenza psichica di un soggetto, neanche quando la stessa si sia manifestata in momenti di aggressività e rabbia incontrollabili e in episodi di autolesionismo (G.U.P., Trib. per i Minorenni di Milano, 25.02.2010, n. 164).
Ai fini dell’accertamento dell’incapacità di intendere e di volere di un soggetto minore di età, è necessario rilevare un’infermità di natura ed intensità tali da compromettere in tutto o in parte i processi conoscitivi, valutativi e volitivi dello stesso; pertanto, specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto non hanno, per ciò solo, compromesso la capacità del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e non rappresentano, di conseguenza, una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilità (Cass. pen., sez. II, 26.01.2011, n. 6970).
Mentre l’incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all’età evolutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso. È indubbio che l’art. 600 ter c.p. regoli anche i reati commessi da minori e che non valgono, per gli stessi, le scriminanti previste dalla legge per l’oggettivamente più grave reato di violenza sessuale (Trib. Minorenni di Ancona, 13.03.2007, n. 2).