La colpa degli imputati che ugualmente hanno contribuito alla causazione dell’evento, risiede, ancor prima che nell’inottemperanza di specifici precetti, nella violazione della regola fondamentale di prudenza, che consiste nell’azzeramento del rischio. La posizione di garanzia è quella che si definisce “posizione di controllo” su fonti di pericolo, posizione che vuole che il “garante” tenga sotto la sua sfera di signoria, perché rientrante nella sua sfera di appartenenza, la sorgente, cioè l’oggetto materiale (o l’attività) da cui si origina la situazione di pericolo (Trib. Milano, sez. V pen., 11.07.2013, n. 9080).
Lo svolgimento di un’attività pericolosa, non fosse altro che per la natura dei mezzi usati e le circostanze concrete del loro uso, comporta una rilevante probabilità di danno; pertanto, colui che la svolge, assume per ciò solo una “posizione di garanzia” atta a prevenire eventuali rischi nei confronti dei terzi, che si sostanzia nell’obbligo di assicurarsi che tale attività si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a preservare da detti rischi e, più in generale, ad assolvere al precetto del “neminem ledere” (Cass. pen., sez. IV, 8.08.2011, n. 31561).