Qualora vi sia un contratto di appalto che individua nel funzionario tecnico il soggetto responsabile per l’esecuzione del contratto medesimo, anche in assenza di una specifica delega, o di una nomina a “preposto” alla sicurezza o a figura assimilabile, questi deve farsi carico anche del controllo e della vigilanza relativa alla predisposizione dei presidi di sicurezza relativi alla eliminazione dei rischi e sarà ritenuto penalmente responsabile nel caso di infortuni sul lavoro (Trib. Milano, sez. V pen., 11.07.2013, n. 9080).
Anche il preposto (ed è tale il capo cantiere) è indubbiamente destinatario diretto delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale “delega di funzioni” conferita dal datore di lavoro (Cass. pen., sez. IV, 19.07.2011, n. 28779).
Il preposto non è soggetto estraneo al conseguimento dei risultati scaturenti dall’adempimento di quell’obbligo, non è soggetto che possa notarilmente e passivamente meramente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente, passiva e ratificatoria acquiescenza (Cass. pen., sez. IV, 19.07.2011, n. 28779).
L’attuale previsione normativa, nell’elencare gli obblighi a carico del preposto, stabilisce espressamente le funzioni di supervisione e controllo delle attività lavorative, e l’obbligo di verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongano ad un rischio grave e specifico e l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro (Cass. pen., sez. IV, 19.07.2011, n. 28779).