INFORTUNI SUL LAVORO – LESIONI COLPOSE – CONCORSO COLPOSO DEL LAVORATORE – ABNORMITÀ (ARTT. 40, COMMA 2, 41, COMMA 2, 590 C.P., ART. 20 D.LGS. N. 81/2008)

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Non è abnorme il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto. Anche quando la condotta del lavoratore sia stata contraria ad una norma di prevenzione ciò non sarebbe sufficiente a ritenere la sua condotta connotata da abnormità essendo l’osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (Trib. Milano, sez. V pen., 11.07.2013, n. 9080).

E’ possibile escludere l’esistenza del rapporto di causalità tra l’azione e l’omissione del datore di lavoro e l’evento dannoso nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; questa caratteristica del comportamento del lavoratore è idonea ad interrompere il nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento in base all’art. 41 c.p., comma 2 (Cass. pen., sez. IV, n. 14440/2009).

“Nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (…). L’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia infortunistica” (Cass. pen., sez. IV, 14.12.1999, n. 3580; Cass. pen., sez. IV, 3.06.1999, n. 12115; Cass. pen., sez. IV, 14.06.1996, n. 8676).

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