Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro; ma rimane fermo comunque l’obbligo di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Cass. pen., sez. III, 23.01.2012, n. 2694).