Il R.S.P.P. risponderà insieme al datore di lavoro, qualora, agendo con imperizia, negligenza o imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia fornito un suggerimento sbagliato oppure abbia trascurato di segnalare, una situazione di rischio poiché sussiste sempre nel datore di lavoro l’obbligo di vigilanza (Cass. pen., sez. IV, 31.03.2006, n. 11351).
L’assenza del potere di decisione in capo al R.S.P.P. non esclude un potere-dovere di segnalare una situazione di pericolo ai soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento (Cass. pen., sez. IV, 20.04.2005, Stasi).
Al R.S.P.P. viene comunque attribuito un profilo di colpa nel momento in cui il verificarsi di un infortunio possa essere oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e di segnalare dovendosi presumere che alla segnalazione medesima avrebbe fatto seguito l’adozione da parte del datore di lavoro delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare la situazione medesima
(Cass. pen., sez. IV, 15.02.2007, n. 15226).
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che pure è privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (Cass. pen., sez. IV, 11.03.2013, n. 11492).