L’ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l’osservanza delle norme del c.p.p. stabilite a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l’unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall’art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni (Cass. pen., sez. III, 11.05.2009, n. 19881).