IMPUTATO NEL PROCESSO PENALE – CAPACITÀ DELL’IMPUTATO – SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER INCAPACITÀ DELL’IMPUTATO – ACCERTATA IRREVERSIBILITÀ – SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE – (ART. 159, COMMA 1, C.P., ARTT. 71 E 72 C.P.P.)

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È inammissibile la q.l.c. dell’art. 159, comma 1, c.p., censurato, in riferimento agli art. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli art. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo. L’anomalia insita nelle norme correlate concernenti la sospensione della prescrizione estintiva dei reati (art. 159, comma 1, c.p.) e la sospensione del processo per incapacità dell’imputato (art. 71 e 72 c.p.p.), segnalata dal rimettente, pur essendo reale, atteso che se sia accertata (con le modalità di cui all’art. 70 c.p.p.) la natura irreversibile dell’infermità mentale sopravvenuta al fatto, tale da precludere la cosciente partecipazione al giudizio dell’interessato, si verifica una situazione di pratica imprescrittibilità del reato, alla quale né il giudice né l’imputato possono porre rimedio, non può tuttavia essere risolta dalla Corte costituzionale, non essendo ravvisabile una conclusione costituzionalmente obbligata dell’anomalia, essendo le possibilità di intervento normativo molteplici in ordine alle modalità procedurali configurabili; con l’avvertenza che non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine a tale grave problema (Corte Cost., 14.02.2013, n. 23).

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